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Certificati per attività sportiva non agonistica

le ultime disposizioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n.243 del 18 ottobre 2014 è stato pubblicato il decreto 8 agosto 2014 “Linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. Autorizzati a rilasciare detti certificati, che hanno validità annuale dalla data del rilascio, sono i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici specialisti in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI. Per attività sportive non agonistiche si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti: 1. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; 2. coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti); 3. coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Per quanto riguarda gli esami clinici e gli accertamenti, da effettuarsi ai fini del rilascio del certificato medico, le linee guida stabiliscono: A. l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; B. un ECG a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; C. un ECG basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; D. un ECG basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Infine il decreto stabilisce che il medico certificatore conservi copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite e dell’ulteriore documentazione acquisita. Per quanto riguarda i MMG e PLS l’obbligo di conservazione dei documenti può essere anche assolto dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria informatizzata, ove attivata. Per quanto riguarda il modello viene confermato quello approvato dal precedente decreto dell’8 aprile 2013 e reperibile su www.omceoge.org

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