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FIE
Comitato Regionale
UMBRIA
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fielogosmallFederazione Italiana Escursionismo

STATUTO

F.I.E. COMITATO REGIONALE UMBRO

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 Costituzione e natura

  1. La FIE COMITATO REGIONALE UMBRO è Ente Morale senza fine di lucro ;

  2. La FIE COMITATO REGIONALE UMBRO è organizzazione apolitica, apartitica, indipendente ed estranea da ogni influenza di razza, religione, sesso. Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. La FIE, con Decreto Ministero Ambiente del 17/11/2004, è stata individuata quale Associazione di Protezione Ambientale ai sensi della Legge 8 Luglio 1986 n. 349.

  3. La FIE è membro effettivo della F.E.R.P. Federation Européenne du Randonnée Pédestre (anche E.R.A. European Rambler’s Association, o E.W.V. Europälische Wandervereinigung), organizzazione fondata il 19 Ottobre 1969 in Germania. Ne recepisce e ne condivide i principi e gli obiettivi statutari.

  4. La Federazione Italiana Escursionismo si qualifica come associazione di promozione sociale e come tale eleva a proprio riferimento la Legge 383/2000, e le norme civilistiche del Libro Primo, Titolo II.

  5. Art. 2 Oggetto ed obiettivo della FIE COMITATO REGIONALE UMBRO

La FIE promuove:la pratica dell’escursionismo e di tutte le attività connesse, con o senza attrezzature tecniche, in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;l’attività di volontariato finalizzata alla solidarietà sociale;la protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali;il corretto incontro della popolazione giovanile con l’ambiente naturale, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione e rispetto;la tutela e la conservazione dell’Ambiente al fine di consegnare l’integrità delle risorse naturali alle generazioni future, secondo i principi della sostenibilità;le attività sportive dilettantistiche legate all’Ambiente, al tempo libero e all’inclusione sociale in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;le attività che favoriscano il coinvolgimento di soggetti socialmente svantaggiati e diversamente abili.

La FIE supporta le attività dei Membri Affiliati, sviluppandone la co-operazione e ne rappresenta gli interessi specifici presso Istituzioni ed Enti Nazionali, pubblici e privati.

Per adempiere al proprio obiettivo e scopo generale la FIE opererà attraverso:attività motorio-sportive a carattere amatoriale, anche con modalità competitive ed agonistiche, a scopo di ricreazione, crescita, salute, maturazione ed inserimento personale e sociale, di formazione e recupero all’attività fisica, il tutto realizzato specialmente attraverso le associazioni e società sportive e/o di promozione sociale affiliate; attività formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, accompagnatori escursionistici, segnalatori di sentieri, arbitri, giudici di gara e altre figure, esclusivamente con modalita’di volontariato;

attività sussidiarie culturali, di comunicazione, indagine e ricerca, editoriali a carattere informativo tecnico e didattico, il tutto finalizzato alla promozione dell’attività escursionistica nella sua più ampia accezione; tracciatura di sentieri destinati all’escursionismo come sopra definito per ogni età ed abilità, il loro mantenimento, la loro salvaguardia e la loro identificazione attraverso adeguata segnaletica, carte e guide; piena collaborazione con le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti alla tutela dello sport, dell’ambiente e del turismo, nonché con la famiglia, le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti all’educazione scolastica e giovanile

Art. 3 Soci ed Affiliazione

  1. Sono Soci della FIE le singole Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o di Promozione Sociale e/o di Volontariato (di seguito “Associazioni”), riconosciute e non, senza scopo di lucro, la cui “domanda di affiliazione” sia accolta dal Consiglio Federale.

  2. Le Associazioni, con esclusione delle Organizzazioni di Volontariato, devono conformarsi ai requisiti di cui all’art. 148/8c del TUIR.Le Associazioni debbono inoltre:prevedere l’obbligo di attenersi allo Statuto ed ai Regolamenti della FIE, ivi comprese le eventuali successive modifiche;

avere oggetto sociale ed obiettivi statutari compatibili con quelli dell’art. 2 del presente Statuto; avere la sede sociale sul territorio italiano, ancorché stabiliscano la loro sede legale, ai fini dell’ordinamento statale, in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;garantire ai propri Tesserati l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ed ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.

  1. Le modalità di affiliazione, i requisiti necessari e le procedure interne per l’accettazione delle domande di affiliazione, nonché gli aspetti patrimoniali, sono definiti con specifico Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 148/8/c Testo Unico 917/86.

  2. L’affiliazione alla FIE può cessare:

per recesso;per scioglimento dell’associazione;per esclusione nel caso di modifiche del proprio Statuto che siano in contrasto con le disposizioni del precedente punto 2;per esclusione a causa di comportamenti di fatto, che si pongano in evidente contrasto con i fini istituzionali della Federazione;per esclusione derivante da morosità nel pagamento delle quote annuali di affiliazione e/o di tesseramento.

5. Documentata azione di cancellazione dell’affiliazione di una Associazione può essere promossa

presso il Consiglio Federale da ogni Organo Sociale. La delibera di cancellazione, sentite le parti in causa, deve essere deliberata dal Consiglio Federale con una maggioranza che rappresenti almeno il 50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto. Avverso alla sanzione della esclusione è ammesso ricorso, da parte dell’Associazione interessata, entro 90 giorni, al Collegio Federale dei Probiviri, che, sentite le parti, si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.

Art. 4 Tesserati

  1. Sono Tesserati FIE le persone fisiche iscritte alle “Associazioni” affiliate ed in quanto tali deleganti le Associazioni stesse a rappresentarli presso la FIE. La qualità di Tesserato si acquisisce al momento del rilascio e/o della vidimazione della tessera annuale.

  2. I Tesserati hanno il diritto di partecipazione all’attività della FIE direttamente e/o attraverso le rispettive “Associazioni” di appartenenza e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali elettive.

  3. I Tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti FIE, nonché dei codici di comportamento sportivo, il cui concreto riferimento sono le disposizioni emanate dal CONI in materia.

  4. La qualifica di Tesserato FIE può cessare:

per dimissioni e/o cancellazione dall’Associazione di appartenenza;per cessazione dell’affiliazione alla FIE dell’Associazione di appartenenza;per inibizione, temporanea o definitiva, deliberata dal Consiglio Federale, sentiti sia l’Associazione di appartenenza, sia l’interessato, a seguito di comportamenti che possano danneggiare gravemente l’immagine della FIE; l’Associazione di appartenenza potrà promuovere azione avversa alla sanzione ricorrendo, entro 90 giorni, al Collegio Federale dei Probiviri, che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.

Art. 5 Durata, sedi e anno sociale

La durata della FIE è illimitata. La Sede Sociale ed Amministrativa può essere posta in qualsiasi località, sul territorio Italiano.

Dall’art 6 all’art 16 SEZIONE I si fa riferimento allo STATUTO FIE NAZIONALE.

SEZIONE II – STRUTTURE PERIFERICHE II/A – COMITATI REGIONALI

Art. 17 Il Comitato Regionale

A. Costituzione e finalità

  1. I Comitati Regionali hanno il compito di coordinare, organizzare e promuovere l’attività delle Associazioni affiliate nell’ambito territoriale di cui al successivo paragrafo 3. I Comitati Regionali possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Federale, ogni qualvolta che, in una determinata Regione, si raggiunga almeno il numero di cinque associazioni affiliate e centocinquanta tesserati. Nella delibera di costituzione del Comitato, il Consiglio nominerà un Delegato responsabile della procedura di costituzione e del rispetto delle normative legali ed amministrative. Il Consiglio Federale potrà definire il Territorio di competenza del Comitato Regionale anche in deroga ai confini amministrativo-istituzionali, eventualmente includendo od escludendo province e/o terrtori confinali. Qualora i requisiti quantitativi sopra esposti venissero

  1. a mancare, il Consiglio Federale potrà decidere la decadenza del Comitato Regionale.

  2. I Comitati Regionali, sono enti di diritto privato, hanno gestione finanziaria autonoma e svolgono la propria attività nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Federali e delle direttive emanate dagli Organi Federali.

  3. Sono soci del Comitato Regionale le “Associazioni” affiliate alla FIE, che abbiano sede operativa nel Territorio del Comitato stesso (vedi paragrafo 3), ed abbiano deliberato l’affiliazione a quest’ultimo.

  1. Organi del Comitato Regionale Sono organi del Comitato Regionale:

    1. Assemblea Regionale dei Presidenti;

    2. Consiglio del Comitato Regionale;

    3. Presidente Regionale;

    4. Vice Presidente Regionale;

    5. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

  2. Agli Organi dei Comitati Regionali si applicano, per analogia, le stesse norme previste per il funzionamento degli Organi Federali, quando non diversamente stabilito nella presente Sezione.

  3. Vigilanza del Consiglio Federale L’attività del Comitato Regionale è soggetta alla vigilanza del Consiglio Federale, il quale, in caso di violazione delle norme del presente Statuto, potrà sciogliere il Consiglio del Comitato Regionale e nominare, in provvisoria sostituzione, un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.

Art. 18 L’Assemblea Regionale dei Presidenti

  1. Definizione e compiti L’Assemblea Regionale è l’organo supremo del Comitato Regionale FIE ed ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo. All’Assemblea Regionale sono riservati i poteri di:

eleggere, con votazioni su liste separate, il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali, nonché i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

    1. votare la relazione morale e programmatica del Presidente Regionale;

    2. esaminare ed approvare i Bilanci Consuntivi e Preventivi, e le relazioni morali. Detti documenti devono essere trasmessi per ratifica al Consiglio Federale nei tempi e con le modalità definite dal Regolamento predisposto a cura del Consiglio Federale stesso;

  1. Composizione dell’Assemblea Regionale L’Assemblea Regionale è costituita dai Soci della FIE, ovvero dalle “Associazioni” di cui all’art. 17/A/5, in regola (anche finanziariamente) con l’affiliazione, alla data della convocazione. Ogni “Associazione” è rappresentata dal proprio Presidente. Il Presidente può delegare a rappresentarlo sia un Membro del proprio Consiglio Direttivo, sia un Presidente di altra Associazione, che abbia, essa stessa, diritto alla partecipazione all’Assemblea. Ciascun Presidente Regionale, o il suo Delegato, può
rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di tre Associazioni. La validità della delega è accertata dal Presidente Regionale. La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati FIE. Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente Federale, o in sua vece un Consigliere Federale da lui delegato, il Presidente ed i Consiglieri Regionali, nonché il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. 


  2. Convocazione dell’Assemblea Regionale L’Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale anche fuori delle Sedi del Comitato, ma comunque nel territorio di competenza, con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’agenda delle materie da trattare, con tassativa esclusione di voci generiche del tipo “Varie ed eventuali”. 
L’Assemblea Regionale per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il Consiglio Regionale deve convocare senza indugio l’assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare, quando ne è fatta domanda da tante Associazioni che rappresentino il decimo degli affiliati.

  3. Validità e Costituzione dell’Assemblea Regionale L’Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto (vedi precedente punto C); in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Regionale in carica, previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta, scegliendolo tra gli aventi diritto al voto. Il Presidente

dell’Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del Verbale dell’Assemblea.

E. Deliberazioni dell’Assemblea RegionaleL’Assemblea Regionale delibera a maggioranza semplice.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l’appello nominale o il voto segreto. Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi federali, si effettuano con voto segreto.

Gli Organi dei Comitati Regionali vengono eletti dalle Assemblee Regionali, previa nomina di Commissioni Elettorali composte da tre membri non candidati. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.

Le deliberazioni dell’Assemblea Regionale debbono essere portate a conoscenza delle Associazioni Affiliate, a cura del Segretario Regionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all’Assemblea Federale, in quanto applicabili.

Art. 19 Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente Regionale e da 8 Consiglieri Regionali. Se le Associazioni affiliate al Comitato sono meno di venti, il numero dei Consiglieri Regionali, può essere ridotto a quattro, con delibera dell’Assemblea Regionale. I Consiglieri Regionali sono eletti dall’Assemblea Regionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Regionale nomina, tra i suoi membri, e su proposta del Presidente Regionale:

il Vice Presidente Regionale; il Segretario Regionale;il Tesoriere Regionale.

Per la convocazione, la validità delle deliberazioni, la decadenza e le integrazioni dello stesso, valgono per il Consiglio Regionale, ed in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto, per il Consiglio Federale.

Il Consiglio Regionale:

  1. promuove, propaganda e disciplina l’attività della Federazione, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;

  2. trasmette al Consiglio Federale per controllo di legittimità, le delibere dell’Assemblea Regionale relative all’elezione dei propri organi;

  3. vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull’osservanza dello statuto e delle altre norme federali da parte delle Associazioni affiliate;

  4. cura che le Associazioni affiliate ed i relativi Tesserati siano in regola con i loro obblighi (anche finanziari) verso la Federazione;

  5. provvede per conto del Consiglio Federale alla raccolta delle somme relative ad affiliazioni e tesseramenti, in conformità con le specifiche norme regolamentari e le disposizioni del Consiglio Federale;

  6. svolge e organizza, sul proprio territorio, l’attività degli Organi Tecnici Regionali;

  1. predispone il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere votati dall’Assemblea Regionale e ratificati dal Consiglio Federale, secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio Federale stesso.

Art. 20 Il Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale è direttamente eletto dall’Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l’elezione del Presidente della Federazione. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Rappresenta la FIE nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l’Assemblea Regionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

Art. 21 Il Vice Presidente Regionale

Il Vice Presidente Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall’Assemblea elettiva. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Ha il compito di surrogare o sostituire il Presidente Regionale in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest’utimo, secondo le disposizioni di cui all’articolo precedente.

Art. 22 Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall’Assemblea elettiva. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Si applicano al Segretario Regionale, in quanto compatibili, e per analogia, le stesse norme previste nel presente Statuto, per il Segretario Federale.

Il Segretario Regionale risponde funzionalmente al Segretario Federale.

Art. 23 Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall’Assemblea elettiva. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale. Si applicano al Tesoriere Regionale, in quanto compatibili, e per analogia, le stesse norme previste nel presente Statuto, per il Tesoriere Federale.

Il Tesoriere Regionale risponde funzionalmente al Tesoriere Federale.

Art. 24 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall’Assemblea Regionale; dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Regionale.

Il Presidente ed i membri sono eletti dall’Assemblea Regionale con votazioni separate tra soggetti, anche non tesserati alla FIE, in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura, ai sensi dell’art. 31.

Si applicano al Collegio Regionale dei Revisioni dei Conti le norme previste per il Collegio Federale, in quanto applicabili.

II/B – DELEGAZIONI TERRITORIALI Art. 25 Le Delegazioni Territoriali

Nelle aree geografiche non organizzate in Comitato Regionale, il Consiglio Federale può istituire Delegazioni Territoriali, nominando alla loro direzione un Delegato Territoriale, stabilendone territorio, compiti, poteri, autonomie e struttura giuridica ed organizzativa.

SEZIONE III – ORGANI TECNICI

Art. 26 Commissioni Tecniche

Per un più efficace conseguimento degli scopi della Federazione, il Consiglio Federale può istituire Commissioni Tecniche, conferendo loro la struttura organizzativa ritenuta più opportuna.

La direzione delle Commissioni è affidata a Commissari Tecnici Federali nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. A loro volta, i Comitati Regionali potranno istituire Commissioni Tecniche Regionali sul territorio di loro competenza, e con riferimento alle Commissioni Federali già istituite, affidandone la direzione a Commissari Tecnici Regionali, nominati dal Consiglio Regionale, tenuto conto delle indicazioni del Commissario Tecnico Federale di competenza.

I programmi delle Commissioni Tecniche Federali sono sottoposti al controllo del Consiglio Federale, al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per approvazione.

Le Commissioni Tecniche Federali non hanno autonomia patrimoniale essendo parte integrante del bilancio federale. A tal fine sono soggette al controllo finanziario del Tesoriere Federale.

Le Commissioni Tecniche Regionali operano in stretta osservanza delle direttive tecnico-organizzative della Commissione Tecnica Federale di riferimento, e sono da questa coordinate. La gestione finanziaria è

in carico al Comitato Regionale, a cura del Tesoriere Regionale, che provvede al controllo degli impegni e delle relative entrate ed uscite.

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE Art. 27 Gestione della Federazione

Il patrimonio della FIE Regionale è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà .

Le entrate della FIE regionale sono costituite: dalle rendite patrimoniali;dalle quote di affiliazione e di tesseramento annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni;dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti, pubblici e privati;dai proventi derivanti dalle attività istituzionale della FIE;dalle sponsorizzazionida ogni altra eventuale entrata.

I Comitati Regionali operano con propria autonoma gestione finanziaria, nel rispetto delle categorie sopra definite. Il Consiglio Federale definisce quale quota degli importi per Affiliazione e Tesseramento debba essere destinata alla gestione finanziaria dei Comitati Regionali, anche stabilendo importi e quote differenti tra i Comitati stessi. Il Consiglio Federale potrà inoltre deliberare, per il raggiungimento dei fini istituzionali, la devoluzione di contributi ai propri organi territoriali.

I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione e le eventuali riserve di liquidità sono depositati presso uno o più istituti di credito e/o investiti in Titoli Garantiti dallo Stato, a scelta del Consiglio Direttivo di competenza (Federale o Regionale), con criteri di massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere vincolante del rispettivo Collegio dei Revisori.

I prelevamenti, anche sotto forma di pagamenti a terzi, sono effettuati, nell’ambito dei poteri di firma conferiti dal Consiglio Direttivo competente, con criteri di prudenza e di trasparenza, secondo le norme previste dal Regolamento Amministrativo.

Art. 28 Rendiconto Economico e Finanziario

Gli amministratori hanno l’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Tra le voci di Bilancio potranno essere previsti Fondi per la copertura di Rischi e Costi Futuri.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitale durante la vita della Federazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 29 Quote Associative

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili in nessun caso.

Art. 30 Collaboratori Remunerati

Per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli Organi Sociali, nel rispetto dei poteri a loro assegnati e ferma restando la gratuità delle cariche sociali (art. 32), potranno avvalersi di collaboratori remunerati, sia terzi, sia Tesserati.

E’ fatto divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi e/o Tesserati non direttamente finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI Art. 31 Candidatura alle Cariche Sociali ART 32 esercizio delle cariche sociali,ART 33 regolamenti, art 34 modifiche statutarie,art 35 scioglimento della federazione, si fa espresso riferimento dello statuto FIE NAZIONALE

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente Statuto, e le sue eventuali future modifiche, entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione. L’Assemblea, su richiesta del Consiglio Federale, può delegare il Consiglio stesso ad apportare al testo dello Statuto quelle modifiche formali che fossero richieste dagli organi di controllo per la relativa approvazione.

Art. 37 Rinvio alla Legislazione Civilistica

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Statuto valgono le norme di cui al Codice Civile, Libro Primo, Titolo II, Capo II ed eventuali leggi collegate.

Art. 38 Norme transitorie e di attuazione

Tutte le Cariche Sociali Elettive in essere alla data di approvazione del presente Statuto, ed in quanto compatibili, proseguiranno sino alla loro naturale scadenza. I Consigli di competenza provvederanno ad adeguare compiti e funzioni degli stessi alle norme del presente Statuto.

Al fine della determinazione del periodo di cui all’art. 11 comma secondo (rieleggibilià del Presidente Federale) non si terrà conto dei mandati anteriori all’entrata in vigore del presente Statuto.

Con l’approvazione del presente Statuto entreranno in vigore tutti quei Regolamenti che il Consiglio regionale in carica avrà ritenuto opportuno e necessario predisporre, per consentirne la sua immediata attuazione.

Pale …./07/2015

IL PRESIDENTE REGIONALE IN CARICA

Giulia GAROFALO